L’APPELLO.

Pubblichiamo ampi stralci del documento finale approvato dall’assemblea nazionale dell’associazione “Salviamo la Costituzione: aggiornarla, non demolirla”, presieduta dal professor Alessandro Pace, a proposito del ddl costituzionale n. 2613 “Renzi-Boschi” in discussione alla Camera e della nuova legge elettorale per la Camera (“Italicum”) in discussione al Senato.

1. L’assemblea ribadisce il proprio favore per la tesi, già sostenuta dal presidente Scalfaro, secondo la quale una legge di revisione costituzionale dovrebbe essere sottoposta a referendum confermativo quand’anche venisse approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera; auspica quindi che il Parlamento colga questa occasione per rivedere in tal senso l’art. 138 della Costituzione.

2. L’assemblea rileva la disomogeneità che caratterizza il contenuto del ddl in quanto introduce contestualmente modifiche sia alla forma di governo sia alla forma di Stato. Così facendo il ddl viola gli articoli 1 e 48 della Costituzione – che proclamano rispettivamente la sovranità popolare e la libertà di voto – in quanto costringe l’elettore, in sede di referendum confermativo, a votare a favore o contro entrambe tali modifiche ancorché sia favorevole solo a una delle due. L’assemblea auspica (…) che il referendum debba avvenire separatamentepergruppididisposizioni omogenee all’argomento trattato (…) e che la Camera disponga lo stralcio di una delle due riforme per consentire agli elettori di votare liberamente sull’altra.

3. Il fatto che il governo Renzi, contro ogni logica, abbia ritenuto di sottoporre all’approvazione del Parlamento la sola legge elettorale della Camera, autorizza l’assemblea a valutare contestualmente sia il ddl costituzionale n. 2613 sia l’Italicum (…). L’Italicum, distaccandosi dalle precise indicazioni contenute nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, rischia di privilegiare la governabilità rispetto alla rappresentatività, anche e soprattutto in conseguenza del sistema prevalentemente monocameralecuidarebbevitail ddl. Al riguardo è stato prospettato il rischio che il premio di maggioranza, a seguito del ballottaggio, possa spettare – senza adeguati correttivi sui requisiti perlapartecipazionealballottaggio – non alla prima lista ma alla secondaancorchéquestasiastata votata soltanto dal 20% degli elettori. Con la conseguenza che le verrebbe attribuito un premio assolutamente irragionevole.

4. Nel merito del ddl l’assemblea, pur convenendo sull’opportunità di aggiornare la forma di governo e quindi di attribuire alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario col governo, manifesta la sua decisa contrarietà all’accentramento di poteri in capo alla Camera, e quindi alla maggioranza di governo. La Camera (…), grazie alla sproporzionetraisuoicomponenti(630) e i componenti del futuro Senato
(100), potrebbe procedere praticamente da sola alla revisione della Costituzione, all’esercizio della funzione legislativa – tranne i pochi casi di esercizio collettivo di tale funzione –, all’elezione del presidente della Repubblica, dei componenti del Csm e di tre dei cinque giudici costituzionali.

5. Oltre all’assenza di un forte ed effettivo contro-potere esterno – il Senato essendo stato delegittimato quanto alla fonte dei suoi poteri, al numero dei suoi componenti e alle attribuzioni a esso conferite – l’assemblea rileva la carente previsione di contro-poteri interni: la disciplina delle garanzie delle minoranze parlamentari viene demandata ai regolamenti parlamentari (che sono approvati dalla maggioranza); nel procedimento legislativo viene escluso, salvo eccezioni, l’esame in commissione referente dei disegni di legge; non è stata prevista la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni delle Camere in tema di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, da anni auspicato dai più autorevoli studiosi.

6. I senatori non rappresenterebbero più la Nazione, come se il Senato – ancorché ridotto a soli 100 componenti – non fosse anch’esso un organo dello Stato che partecipa al procedimento di revisione costituzionale e alla funzione legislativa, elegge il presidente della Repubblica e due dei cinque giudici costituzionali. Per quanto limitati siano i poteri riconosciuti dal ddl al Senato a fronte di quelli riconosciuti alla Camera (significativo è che il Senato non potrebbe istituire commissioni parlamentari d’inchiesta sulle materie sulle quali potrebbe legiferare o esercitare il controllo!), ciò nondimeno allo stesso Senato viene attribuito sia il potere di partecipare alla revisione costituzionale sia alla funzione legislativa, senza però che i senatori siano eletti con suffragio diretto in sede regionale oppure grazie a un serio sistema di elezione indiretta. Ciò urta contro un principio fondamentale del costituzionalismo, risalente ad almeno 800 anni, secondo cui i detentori del potere legislativo debbono essere eletti dal popolo e al popolo debbono rispondere. (…) I 1032 futuri “grandi elettori” del Senato (tra consiglieri regionali e sindaci) “sceglierebbero”, tra di loro, i 95 senatori che continuerebbero a esercitare part time le funzioni di consigliere regionale o di sindaco, laddove in Francia sono 150 mila i “gradi elettori” (deputati, consiglieri regionali, consiglieri generali e delegati dei consiglieri municipali) che eleggono i circa 330 senatori.

Il Fatto Quotidiano del 10/12/2014.

 

vedi: Voi al governo, che cosa avete capito?


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